Accertamento condizioni sanitarie: riconoscimento indennità di frequenza

Sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dell’invalidità civile e l’erogazione dei benefici assistenziali, poiché accertato un disturbo di apprendimento in profilo cognitivo - funzionale basso, con diffuse difficoltà a carico delle funzioni linguistiche, visuo - percettive ed esecutive in esiti di disturbo misto di linguaggio.

Caso

Il minore, sin dai primi anni di vita, manifestava un disturbo del linguaggio e difficoltà a relazionarsi, tanto da indurre i genitori a rivolgersi al Centro Ambulatoriale che, a seguito di numerose e svariate indagini, certificava la sussistenza di un ritardo evolutivo linguistico espressivo in tutti i principali domini.
Veniva avviato dunque percorso riabilitativo tutt’ora in corso.


Infatti, anche nell’anno 2017, il fanciullo veniva sottoposto ad un iter in cui la neuropsichiatra infantile che, sin da subito, era stata assegnata al caso, confermava la diagnosi di disturbo espressivo di linguaggio, e attestava la difficoltà del minore nel controllo oro-motorio al livello facciale, nonché la difficoltà nella morfosintassi espressiva e la totale immaturità dei prerequisiti di quest’ultima.
Dal pari, i controlli periodici di trattamento logopedico a frequenza bisettimanale che il minore eseguiva nei mesi successivi rilevavano la permanenza di alterazioni fono-articolatorie e difficoltà nel controllo grafo motorio. 

Ed ancora, nel corso del 2019 venivano eseguiti test per indagini più approfondite sul profilo cognitivo del minore. All’esito, veniva attestato un quadro cognitivo in una fascia funzionale molto bassa.

 
Nel 2021 parte ricorrente presentava domanda amministrativa di primo riconoscimento di invalidità civile e handicap. Il minore veniva convocato a visita dalla Commissione medica per l’accertamento dell’handicap e nel verbale veniva riportato “diagnosi: deficit intellettivo lieve con disturbi degli apprendimenti”. Pertanto, la Commissione riconosceva, ai sensi dell’art. 4 della L.104/92, il minore “portatore di handicap”.


Relativamente alla richiesta di invalidità civile, il minorenne veniva, altresì, convocato dinanzi alla Commissione medica a gennaio dell’anno successivo, la quale valutava il piccolo invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 – L. 289/90), riconoscendo l’indennità di frequenza. Successivamente l’Ente inviava comunicazione di accoglimento della domanda de quo, dando precise informazioni in merito all’erogazione di indennità di frequenza a favore del minore, sino al compimento del 18esimo anno di età.

 
Diversi mesi dopo, l’Ente erogatore informava che, a fronte della imminente scadenza del verbale sanitario e stante l’esonero da visita medica di revisione, avrebbe potuto trasmettere nuova documentazione sanitaria, se in possesso, successiva alla data del verbale della Commissione; i genitori del minore, in ottemperanza a quanto richiesto, provvedevano ad inviare tutto quanto in loro possesso. 

La Commissione medica, a seguito di procedimento di revisione, comunicava di non poter confermare i benefici assistenziali, economici e non di cui godeva il minore poiché riteneva lo stesso non invalido per insussistenza dei requisiti sanitari. Provvedeva, pertanto, a sospendere l’erogazione e relativamente all’handicap, a seguito di revisione, trasmetteva verbale in cui veniva confermato: “grado di invalidità: portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1, L. 104/92”. A gennaio 2023 l’Ente inoltrava missiva contenente revoca della prestazione di invalidità civile e dunque dei benefici assistenziali sino a tale momento concessi con decorrenza. In tale occasione, forniva altresì avviso di pagamento a titolo di indebiti.


Pertanto, i genitori del minore si rivolgevano allo Studio legale DE CAROLIS & NIGRO per ricevere assistenza e consulenza legale. Le professioniste, acquisito il mandato, proponevano ricorso ex art. 445 cpc dimostrando l’infondatezza della comunicazione di revoca della prestazione assistenziale inviata dall’Ente ai ricorrenti in cui veniva rappresentata l’insussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge, in virtù delle problematiche di cui risulta portatore il bambino sin dalla nascita - ampiamente documentate - ma vieppiù alla luce dell’ulteriore aggravamento a livello linguistico non accertato al momento della visita da parte della Commissione medica.


Veniva dunque dimostrato come dall’excursus clinico emergevano inequivocabilmente i disturbi di cui il minore era affetto che richiedono il riconoscimento dell’invalidità civile ai sensi dell’art. 2 della L. 118/71, in quanto trattasi di minore con difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, risultando accertato un disturbo di apprendimento in profilo cognitivo - funzionale basso, con diffuse difficoltà a carico delle funzioni linguistiche, visuo - percettive ed esecutive in esiti di disturbo misto di linguaggio.


Veniva esperita Consulenza tecnica d’ufficio in cui veniva accertato che i precisi riferimenti emersi dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta, unitamente ai rilievi assunti nel corso dell’espletato accertamento tecnico preventivo, inducevano a ritenere che il minore avesse diritto all’indennità di frequenza (ex L. 289/90) per difficoltà persistenti e rilevanti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, con particolare riguardo alla mancata autonomia per tutto ciò che concerne l’apprendimento scolastico, per cui necessitava ancora di costante supporto quotidiano, sia a casa che in ambito scolastico con trattamento psicologico mirato, in considerazione del profilo di funzionamento ancora deficitario e significativamente impattante sull’apprendimento.


I periti del Tribunale richiedevano inoltre che la decorrenza dell’indennità dovesse partire sin dalla data di rivalutazione in commissione medica per difficoltà rilevanti a svolgere i compiti e le funzioni della vita quotidiana, per ciò che concerne l’autonomia per l’attività didattica l’apprendimento, per la propria età, con proposta di revisione a tre anni di distanza.

Il risultato ottenuto

Il Tribunale adito, dunque, omologava l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del minore secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU in quanto trattasi di minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età a decorrere dalla data di intervenuta revisione della commissione dell’ente erogatore, condannando quest’ultimo al versamento dell’indennità di frequenza in favore del minore.

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