Nel settembre 2021, stante un’insoddisfazione del proprio aspetto fisico, la Sig.ra X si rivolgeva a un Clinica privata nel Territorio del Comune di Milano e a un chirurgo plastico ivi operante col fine di migliorare alcuni inestetismi, e infatti, dopo una prima visita, nella giornata del 16 settembre 2021, la stessa si sottoponeva a intervento di liposuzione total body in sedazione presso i locali della predetta Clinica, con dimissione in pari data e indicazione terapeutica. Trascorsi due mesi, la paziente rendeva noto al chirurgo suddetto la scarsa riuscita dell’intervento per mancanza dei risultati precedentemente concordati; pertanto, al fine di sopperire a detta situazione, il professionista proponeva alla paziente - quale ritocco - l’esecuzione di un lipofilling estetico/ricostruttivo che veniva eseguito il 17 novembre 2021. Sebbene il decorso post - operatorio appariva privo di complicanze, la Sig.ra X, anche a seguito del suddetto (secondo) accesso chirurgico, si vedeva costretta a rivolgersiex novo al professionista stante gli esiti nefasti ottenuti; tant’è che, effettuati i dovuti controlli, il chirurgo prospettava la possibilità di procedere ad un ulteriore intervento al fine di eliminare l’eccesso cutaneo e adiposo della faccia interna delle cosce. In data 26 ottobre 2022, la paziente, forte delle rassicurazioni infuse dal professionista, si sottoponeva al terzo intervento di lifting cosce, al termine del quale, tuttavia, la medesima continuava a far presente la totale disomogeneità delle zone operate rispetto ai risultati promessi. Conseguentemente a quest’ultimo accesso chirurgico, la paziente si trovava costretta a recarsi presso il PS di un nosocomio lombardo per la comparsa di “area eritematosa al III medio - mediale di coscia destra”. I sanitari ivi agenti, dopo aver sottoposto la stessa alle indagini del caso, prescrivevano l’esecuzione di una ecografia cute e sottocute che, effettivamente, confermava l’apprezzabile tumefazione sul versante laterale del terzo medio - prossimale della coscia destra in corrispondenza delle cicatrici, con discreta disomogeneità strutturale del tessuto adiposo sottocutaneo e presenza di falda liquida in sede soprafasciale. Altro aspetto censurabile riguardava la documentazione clinica prodotta che apparivaestremamente carente oltre che lacunosa, piena di errori - da un lato, e colma di omissioni - dall’altro, con raccolte di consensi informati del tutto privi delle possibili complicanze insite e proprie delle procedure a cui veniva sottoposta l’istante. La Sig.ra X, si recava presso un altro chirurgo estetico, il quale, dopo attento controllo, prospettava l’ennesimo intervento chirurgico di “liposcultura ultrasonica 4d con Argon Laser (Chirurgia di revisione) volumetrica alle cosce ed interno ginocchia” al fine di riparare i danni provocati precedentemente. I RISULTATI OTTENUTI A seguito di una complessa attività di mediazione portata avanti dallo Studio Legale De Carolis & Nigro, la Clinica e il professionista intimato riconoscevano una congrua somma quale risarcimento del danno subito dalla paziente.
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