Danni da cose in custodia

La vicenda riguardava il caso di una cliente che, nell’attraversare la strada nel territorio del Comune di Pavia, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un grave dissesto del manto stradale provocandosi una frattura composta e decorso trasversale del malleolo peroneale con una limitazione funzionale dei movimenti in flex – ext – tbt dx.


La Signora non si avvedeva della presenza dell’insidia insistente sull’asfalto, poiché il predetto pericolo non era percepibile (quindi evitabile) - in quanto lo stato dell’asfalto della via in questione era (è) integralmente dissestato -, né tantomeno segnalato in alcun modo da apposito cartello.


La cliente veniva poi dimessa con numerose raccomandazioni cliniche e prescrizioni mediche che, però, non le consentivano una completa guarigione posto che, a distanza di mesi dall’evento, gli specialisti incaricati evidenziavano una condizione di zoppia e ipotonia dei mm del polpaccio dx e dei mm della loggia peroneale della gamba dx.
Il caso veniva valutato dai periti di parte incaricati dallo Studio Legale De Carolis & Nigro, i quali, evidenziavano la compatibilità della lesione sulla perizianda con i traumatismi contusivi e occorsi in occasione della caduta su strada.

I profili di colpa dell'Ente comunale

L’art. 2051 c.c. sancisce una responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dal bene oggetto di custodia, salvo che lo stesso provi il caso fortuito.
Il fondamento della responsabilità prevista e disciplinata dall’art. 2051 c.c. deve essere, dunque, individuato nel dovere di custodia gravante sul soggetto (proprietario, possessore, detentore) che, a qualsiasi titolo, abbia un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa; grava, pertanto, sul custode l’obbligo di vigilare, affinché il bene non arrechi danni a terzi, nonché di eliminare le situazioni di pericolo.


Nel caso in oggetto, quanto sopra esplicitato, non veniva messo in atto dal Comune di riferimento, nella misura in cui risultava documentata l’inerzia mantenuta dallo stesso circa le attività di rassettamento e ripristino del manto stradale in questione, non potendo, conseguentemente, invocare il carattere di imprevedibilità dell’evento.

Un primo tentativo di conciliazione fallito

Dopo una prima tentata conciliazione, poi fallita per mancato accordo sull’importo da corrispondere all’assistita, lo Studio Legale proponeva azione giudiziaria dinnanzi al Tribunale competente.

Il risultato

Nelle more del procedimento civile, e mediante una mediazione tra legali, il Comune interessato riconosceva un congruo importo a titolo di risarcimento del danno patito all’assistita.

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