Danno da morte da culpa in vigilando ed errata gestione del primo soccorso

Il caso in esame riguarda la caduta di una paziente in ambiente ospedaliero che, affetta da un deterioramento mentale, era ospite presso una Residenza Sanitaria per anziani al fine di favorire la stimolazione motoria e il mantenimento delle capacità deambulatorie.

I sanitari, settimanalmente, aggiornavano il diario clinico, e da ultimo, veniva registrato un peggioramento dello status generale dell’ospite: veniva, infatti, previsto il supporto per le cure igieniche ma soprattutto assistenza e supervisione durante il cammino per svolgere gli accessi e tutte le attività in Struttura.


La culpa in vigilando della RSA

Nella giornata del 14 luglio 2022, sulla diaria medica veniva annotato: “l’ospite dopo essere stata accompagnata in bagno, cade sul fianco dx […] contattata ambulanza per sospetta frattura di femore dx [...]”al contempo, sul diario sociale si segnalava: “[...] la signora viene mobilizzata prima a terra, poi in seguito alla sua richiesta, con l’aiuto del medico e del fisioterapista viene seduta sulla sedia e poi sdraiata sul lettino; sospetta frattura femore destro […]”.
All’ingresso della paziente presso l’Ospedale ortopedico, l’arto inferiore appariva extra - ruotato, accorciato ed estremamente dolente; le risultanze della radiografia del femore documentavano una frattura scomposta peri - protesica destra diafisaria prossimale a livello dello stelo protesico che conduceva la paziente in sala operatoria per essere sottoposta a intervento di osteosintesi e riduzione della frattura con placca e viti.

Le errate condotte sanitarie

La valutazione specialistica predisposta dai Consulenti di parte dello Studio Legale De Carolis & Nigro evidenzia che:
“[…] l’inadeguatezza delle condotte tenute dal personale della struttura citata emerge in maniera cristallina dalla disamina della documentazione clinica, nella quale si evidenziava, sin dal principio, una grave compromissione delle capacità deambulatorie della de cuius, rendendo, questa, non autonoma nei passaggi posturali; pertanto, più probabilmente che non, una stretta sorveglianza e assistenza da parte degli operatori sanitari avrebbe impedito alla paziente di procurarsi la frattura del femore con tutte le conseguenze irreversibili che poi ne sono derivate.
Per meglio intendere: la caduta ha rappresentato il “momento soglia” cui conseguì un ricovero ove la paziente fu poi sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi del femore con un repentino e severo peggioramento del quadro clinico generale condizionato dall’instaurarsi di una sindrome ipocinetica che condusse la stessa al decesso tre mesi dopo l’evento de quo”.

Ciò che viene reputato ulteriormente non giustificabile dai professionisti di parte, è l’incongrua mobilizzazione della paziente; la scorretta gestione della primissima fase successiva alla frattura che non venne immediatamente allineata e immobilizzata, con maggiore scomposizione della lesione ossea, causava i grossi patimenti per la paziente.
Le due condotte sopra evidenziate, caratterizzate da imprudenza e negligenza, a dispetto delle buone pratiche di primo soccorso, ebbero poi a determinare un rapido peggioramento del quadro generale della paziente con scompenso degli equilibri funzionali, sino ad arrivare, in un breve lasso temporale, all’exitus.

Il risultato ottenuto

Incardinata la causa davanti al Tribunale competente, ed esperita la CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio), sono state ampiamente riconosciute le condotte connotate da negligenza, imprudenza e imperizia tenute dal personale sanitario operante presso la Struttura ospitante, riconoscendo all’erede della de cuius un risarcimento del danno che, mediante una complessa attività di negoziato, veniva quantificato nella somma complessiva di Euro 200.000,00.

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