Inadempimento contrattuale

BREVE DESCRIZIONE

L'azione di inadempimento contrattuale proposta si fondava esclusivamente sul contratto di appalto sottoscritto dalle parti nel 2022, con il quale la convenuta si era obbligata ad effettuare una serie di interventi di riqualificazione energetica dell'unità immobiliare dell'attrice mediante realizzazione e installazione di impianto volto alla produzione e gestione di energia rinnovabile.

CASO

La cliente sottoscriveva contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e installazione di impianto fotovoltaico conferendo, contestualmente, mandato con rappresentanza per la gestione tramite il Portale informatico E - distribuzione della domanda di connessione alla rete elettrica, nonché dell'intero iter di connessione comprensivo dello scambio elettronico dei relativi documenti alla ditta indicata dall'appaltatore.

La mandante, in detta occasione, decideva di beneficiare del cd. sconto in fattura - ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del D.L. 34/2000 - e pertanto, il netto dovuto veniva così corrisposto: 50% a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto e il saldo del rimanente 50% sarebbe stato versato a fine lavori.

Tuttavia, nonostante il corretto pagamento della somma a titolo di acconto, pur essendo trascorsi oltre 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, la società non aveva neppure provveduto ad avviare le opere oggetto dell'appalto. Nelle more, a più riprese la cliente chiedeva conto del mancato adempimento e sollecitava un qualche riscontro, senza sortire alcun effetto.

Tale comportamento s'appalesava illegittimo in quanto nelle condizioni stesse dell'accordo sottoscritto tra la cliente e la società si leggeva che l'appaltatore avrebbe proceduto alla processazione dell'opera a partire dalla data di pagamento della prima fattura di acconto o dell'intero corrispettivo

Pertanto, la cliente si rivolgeva allo Studio De Carolis & Nigro che inviava formale diffida richiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione dell'importo corrisposto a titolo di acconto, unitamente al risarcimento di tutti i danni / disguidi subiti sino a quel momento.

Non ricevendo riscontro alcuno, le professioniste incaricate trasmettevano invito a negoziazione assistita che pure rimaneva inevaso.

Veniva dunque azionato il procedimento civile dinanzi al Tribunale evidenziando che trattavisi di un giudizio documentale e di pronta soluzione. 

Veniva esperita consulenza tecnica d'ufficio per consentire al Giudicante di verificare i costi necessari per far eseguire a terzi i lavori non realizzati dall'appaltatore sulla base delle tariffe della CCIAA e dei prezzi di mercato comunemente applicati da altre imprese operanti nel medesimo territorio dell'appaltatore. Il Giudice demandava altresì il CTU a tentare la conciliazione.

RISULTATO RAGGIUNTO

La cliente, debitamente assistita, raggiungeva l'accordo transattivo con la controparte; otteneva, quindi, la realizzazione dell'opera di fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico più performante  - stante il lasso temporale trascorso dalla sottoscrizione del contratto - unitamente ad elementi aggiuntivi di ultima generazione e al risarcimento dei danni tutti occorsi alla stessa sino ad allora.


 




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